
UFFICIO FINANZIARIO
il Comune di BRIATICO (VV) di seguito denominato
“Ente”, C.F.:00296880792
rappresentato dal nella qualità di Responsabile del
servizio finanziario che interviene al presente atto ai sensi dell’art.107 ,
terzo comma, lett.c) e 109, ultimo comma, D.Lgs. 267/00, e in virtù della
delibera di consiglio comunale n. 29 del 29.11.2005,
____________________________________, di seguito
denominato “Tesoriere” C.F.:_________
rappresentato da __________________ nella qualità di
_________________________________
premesso
-
che
l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 07.08.97, n. 279, da attuarsi con le modalità
applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica n. 50 del 18.06.98;
-
che
le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia
sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso
la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto o sui
conti bancari intrattenuti presso il Tesoriere. Sulla prima affluiscono le
entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente,
direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme
rivenienti le operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato, sul conto o sui conti bancari sono depositate le somme costituenti
entrate proprie dell’Ente;
-
che,
ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 D.Lgs. n. 279/’97, le entrate
affluite sui conti bancari devono essere prioritariamente utilizzate per
l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto
specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a
specifica destinazione.
si conviene e si stipula
quanto segue
1.
Il
servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso_______________________,
nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell’orario di apertura degli
sportelli bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo
specifico accordo con l’Ente.
2.
Il
servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 20, viene
svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché
ai patti di cui alla presente
convenzione.
3.
Durante
il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e
tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 267/00, alle
modalità di espletamento del servizio, possono essere apportati i perfezionamenti metodoligici ed
informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare,
si porrà ogni cura ad introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema
basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti
sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione
cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con
scambio di lettere.
1.
Il
servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in
particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti
capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinante, con l’osservanza delle norme
contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì,
l’amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 16.
2.
Esula
dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali ed
assimilate” nonché dei contributi di spettanza dell’Ente, è esclusa altresì la
riscossione delle altre entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e
59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446. In ogni caso, le entrate di cui al presente
comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di Tesoreria.
3.
L’Ente
costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri
investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – la disponibilità per le
quali non è obbligatorio l’accertamento presso la Sezione di Tesoreria
provinciale dello Stato; qualora previsto
nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti
appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione
delle minute spese economali.
1.
L’esercizio
finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio dal primo gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi
operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
1.
Le
entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi
dall’Ente in moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e
firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente
individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di
assenza od impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i
criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2.
Gli
ordinativi di incasso devono contenere:
- la
denominazione dell’Ente;
-
la
somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
-
l’indicazione
del debitore;
-
la
causale del versamento;
-
la
codifica di bilancio e la voce economica;
- il
numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione
tra conto
competenza e conto residui;
-
l’esercizio
finanziario e la data di emissione;
-
le
indicazioni per l’assoggettamento o
meno dell’imposta di bollo di quietanza;
-
l’eventuale
indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione le somme
introitate sono considerate libere da vincolo.
3.
A
fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari
quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate
con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito
bollettario fornito dall’Ente e composto da bollette numerate progressivamente.
4.
Il
Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, la somma che i terzi
intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso,
rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento,
la clausola espressa “ salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati
all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro
quindici giorni- o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di
contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti
ordinativi devono individuare il sospeso coperto rilevato dai dati comunicati
dal Tesoriere.
5.
Con
riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il
Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a
ciò l’Ente emette, nel termine di cui al precedente comma 4, i corrispondenti
ordinativi a copertura.
6.
In
merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati
all’Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il
prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante
emissione di ordinativo cui è allegata copia dell’estratto conto postale
comprovante la capienza del Conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo
mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro ed accredita all’Ente
l’importo corrispondente al lordo delle
commissioni di prelevamento.
Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da
tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono
incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza
di tesoreria e trattenuta su conto transitorio.
7.
Il
Tesoriere non è obbligato ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto
corrente bancario e postale e di assegni circolari non intestati al Tesoriere.
Pagamenti
1.
I
pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o
collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati
progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del
servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di
contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona
abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al
medesimo regolamento.
2.
L’estinzione
dei mandati ha luogo nel rispetto di legge e delle indicazioni fornite
dall’Ente.
3.
I
mandati di pagamento devono contenere:
-
la
denominazione dell’Ente;
-
l’indicazione
del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare
quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione
dei richiamati soggetti;
-
l’ammontare della somma lorda – in cifre ed
in lettere – e netta da pagare.
-
la
causale del pagamento;
-
la
codifica di bilancio e la voce economica nonché la corrispondente dimostrazione
contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla
competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
-
gli
estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di
pagamento;
-
il
numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
-
l’esercizio
finanziario e la data di emissione;
-
l’eventuale
indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario
con relativi estremi;
-
le
indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
-
l’annotazione,
nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da
disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione
il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma
utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
-
la
data, nel caso di pagamenti a scadenza il cui mancato rispetto comporti
penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito;
-
l’eventuale
annotazione:”esercizio provvisorio”, “gestione provvisoria”.
4.
Il
Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato,
effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze si assegnazione – ed
eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione
forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.267/00 nonché gli altri pagamenti la cui
effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel
regolamento di contabilità dell’Ente, e previa richiesta presentata di volta in
volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la
medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate
assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi
entro quindici giorni – o nel minor tempo eventualmente indicato nel
Regolamento di contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese
in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione:”a copertura del sospeso n.
_______”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5.
Salvo
quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i
pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed
eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per
quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito
elenco fornito dall’Ente.
6.
I
mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai
residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso,
titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il Tesoriere stesso procede
alla loro restituzione all’Ente.
7.
I
pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando
l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 10,
deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
8.
Il
Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari,
in quanto privi di uno qualsiasi degli
elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero
che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome
del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in
cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi:
qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere
esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o
sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di
pagamento.
9.
Il
Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza
di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il
pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario.
10.
A
comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul
mandato o vi allega la quietanza del
creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle
operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai
medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento
effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente
ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
11.
I
mandati sono ammessi al pagamento, di
norma, il ……… giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al
Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato
dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un
“visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il
quarto giorno bancabile precedente alla scadenza.
12.
Il
Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in
assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti
dal sistema bancario o postale.
13.
L’Ente
si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre,
ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
14.
Eventuali
commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato
dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari.
Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare
degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e
quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui
titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei
suddetti oneri.
15.
Su
richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento
eseguito, nonché la relativa prova documentale.
16.
Con
riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna,
nel rispetto dell’art. 22 della legge 29.10.1987, n. 440, a produrre,
contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche
quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della
prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le
somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la
scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
17.
Per
quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle
delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite
apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora alle scadenze
stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il
pagamento
delle rate e tale
circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di
fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi
di cui al successivo art. 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del
mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora
eventualmente previste nel contratto di mutuo.
18.
L’Ente,
qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a
favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al
Tesoriere entro il quinto giorno
lavorativo precedente il giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si
renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di un altro pubblico
ufficio), apponendo sui medesimi la
seguente annotazione “ da eseguire entro il (data di scadenza)_____________
mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di
____________, intestatario della contabilità n. _______ presso la medesima
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”.
19.
Il
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto
come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti
correnti da aprirsi , su indicazione del beneficiario ,presso una qualsiasi
dipendenza dell'Istituto Tesoriere , verrà effettuato mediante un'operazione di
addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente con
valuta compensata . Dette operazioni di accreditamento dovranno essere
effettuate gratuitamente . I conti correnti della specie potranno fruire di
ulteriori speciali condizioni da concordarsi
separatamente .
La valuta di accreditamento
di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per gli accrediti da
effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti
di Credito .
1.
Ai
sensi della legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di
importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere,
comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono
essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al
presente articolo.
2.
Ai
fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente ed il
Tesoriere adottano la seguente metodologia:
-
l’effettuazione
dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere,
anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma
3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a
valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente.
-
In
assenza totale o parziale di somme
libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a
specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al successivo
art. 12.
3.
L’Ente
si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate
in investimenti finanziari.
1.
Gli
ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al
Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia –
numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti
abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati – di cui una, vistata dal
Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere
l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa
dell’importo globale e di quelli precedentemente consegnati.
2.
L’Ente,
al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei
mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le
generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti
ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta
impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3.
L’Ente
trasmette al Tesoriere lo Statuto ed il Regolamento di contabilità ed il
regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le
successive variazioni.
4.
All’inizio
di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere:
-
il
bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua
esecutività;
-
l’elenco
dei residui passivi ed attivi, sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario ed aggregato per intervento.
5.
Nel
corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:
-
le
deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva
ed ogni variazione di bilancio;
-
le
variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di
riaccertamento.
1.
Il
Tesoriere tiene aggiornato e deve conservare il giornale di cassa; deve,
inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2.
Il
Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con la
periodicità trimestrale, l’estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati
necessari per le verifiche di cassa.
3.
Nel
rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione
e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di
cassa; provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.
1.
L’Ente
e l’organo di revisione dell’ente medesimo hanno diritto di procedere a
verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come
previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/00 ed ogni qualvolta lo
ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni
richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla
gestione della tesoreria.
2.
Gli
incaricati delle funzioni di revisione economico-finanziaria di cui all’art.
234 del D. Lgs. n. 267/00, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione
del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte
dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono
effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di
Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile
del servizio finanziario dell’Ente od altro funzionario dell’Ente, il cui
incasso è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
1.
Il
Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio
dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo
esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite
massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di
bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno
precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta
limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee
esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo delle linee di credito si
ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto
di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di
applicazione di cui al successivo art. 12.
2.
L’Ente
prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso
dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di
tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3.
Il
Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non
appena si verifichino entrate libere da vincoli. Tale obbligo rimane comunque
subordinato al prioritario ripristino delle somme vincolate eventualmente
utilizzate ai sensi del successivo art. 12, comma 1. In relazione al rientro
delle anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui
al precedente art. 5, comma 4, provvede all’emissione dei relativi ordinativi
di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare
variazione di bilancio.
4.
In
caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue
immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di
tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrate, l’atto di conferimento
dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli
obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse
dell’Ente.
5.
Il
Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto
dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D.
Lgs. n. 267/00, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di
detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazione
di tesoreria.
Garanzia
fidejussoria
1.
Il
Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente , può, a
richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori.
L’attivazione di tale garanzia è correlata dell’apposizione del vincolo di una
quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del
precedente articolo 10.
1.
L’Ente,
previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio
esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui
al precedente art. 10, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei
presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al
Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo per il
pagamento di spese correnti delle somme aventi specifica destinazione. Il
ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare
già richiesta, attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 nonché libera da vincoli. Il ripristino degli importi
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi
introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero
pervengono in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia
attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei
vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostruzione
dei vincoli di cui al citato comma 4.
2.
L’Ente
per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la
facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261,
comma 3, D. Lgs. n. 267/00.
3.
Il
Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a
specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle
giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente
liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da
ricostituite in contabilità speciale.
4.
Resta
ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le
limitazioni dei trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, di attivare l’utilizzo di somme a specifica
destinazione – giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte
delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal
fine l’Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in
volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo
massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal
vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito
delle somme da parte dello Stato.
5.
L’utilizzo
delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono
destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il
Tesoriere. A tale fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso
una unica “scheda di evidenza”, comprensiva dell’intero “monte vincoli”.
1.
Ai
sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni, non sono
soggette ad esecuzione forzata, a
pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al
pagamento delle spese ivi individuate.
2.
Per
gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, qualifica preventivamente gli
importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando
apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3.
A
fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non
comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della
cronologicità delle fatture o, se non è
prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del
Tesoriere, l’ente rilascia certificazione in ordine al suddetto impegno.
4.
L’ordinanza
di assegnazione ai creditori precedenti costituisce – ai fini del rendiconto
della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a
favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori
conseguenti.
1.
Sulle
anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene
applicato un interesse annuo nella misura
del_________la cui liquidazione ha luogo con cadenza ________ . Il Tesoriere
procede, pertanto, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente
trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi
mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al
precedente articolo 5, comma 4.
2.
Eventuali
anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di
gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in
volta stabilito dalle parti.
3.
Sulle
giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente
misura:……. la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa del
Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a
scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei
termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
1.
Il
Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio,
rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31.01.96, n.
194, il “conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni
singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di
pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2.
L’Ente,
entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia
il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti.
3.
L’Ente
trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del
bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali
rilievi messi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in
ordine all’avvenuta scadenza del termine di cui all’art. 2 della legge 4
gennaio 1994, n. 20.
1.
Il
Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i
titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.
2.
Il
Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma
precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore
dell’Ente.
3.
Per
i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel
regolamento di contabilità dell’Ente.
1.
Per
il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun
compenso (più precisamente la gratuità si riferisce alla gestione del servizio
di cassa e tesoreria, alle spese per stampati e cancelleria, alle spese di
tenuta conto e diritti di liquidazione, alla custodia ed amministrazione di
titoli e valori).
2.
Il
rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese
inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con
periodicità mensile; il Tesoriere
procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese,
trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l’Ente, entro trenta
giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, emette
i relativi mandati.
3.
Per
la riscossione dei versamenti relativi all’utenza dei seguenti servizi
comunali:
-
Servizio
mensa scolastica;
-
Servizio
trasporto scolastico;
-
Utilizzo
impianti sportivi comunali;
-
Ticket
servizio assistenza domiciliare;
il tesoriere non applica
alcuna commissione di incasso agli utenti stessi.
1.
Il
Tesoriere, a norma dell’art. 221 del D. Lgs. n. 267/00, risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio
patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuta in deposito ed in
conseguenza per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni comunque
attinenti al servizio di tesoreria.
1.
Le
spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione
ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere Agli effetti della
registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i..
2.
Ai
fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti ai sensi della legge
08.06.1962, n. 604 si tiene conto del valore convenzionale del contratto e
quindi (art. 4, comma 3 – lettera b), del D.Lgs. 157/1995) dell’importo medio
annuo degli onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione al
tesoriere liquidati dall’Ente nel
quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove
l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la
presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con
conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella
tabella “D”, allegata alla richiamata legge n. 604/1962.
1.
Per
quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai
regolamenti che disciplinano la materia.
1.
Per
gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa
derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le
rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
L’ENTE IL
TESORIERE